Le potature/ abbattimenti devono essere realizzate nel rispetto della nidificazione dell’avifauna, escludendo il periodo che va da aprile a fine settembre, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza e incolumità pubblica”.
In questi mesi la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio (art. 33 al co. 4).
Si tratta nello specifico della legge 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma che, all’articolo 21 lettera O e all’articolo 31, prevede pesanti sanzioni per la distruzione di uova e nidi e per il disturbo delle specie avi-faunistiche in periodo di nidificazione.(https://www.normattiva.it › uri-resLEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 – Normattiva )
(Lettera o: amministrazione provinciale; distruggere o
danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche’ disturbare
deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le
attivita’ previste dalla presente legge”
“Si tratta di pratiche eticamente condannabili in questo periodo e contrarie alle stesse disposizioni comunali romane e alle direttive comunitarie – osserva Rita Corboli, delegata dell’Oipa di Roma.
Purtroppo molti comuni “dimenticano “ questa legge e questo comporta numerose segnalazioni d’interventi devastanti per il verde e per gli uccelli un po’ da tutte le città, dal centro alla periferia.
Si consigliamo i cittadini di denunciare questi interventi fuorilegge ai Carabinieri forestali e alla polizia municipale.